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Uffici giudiziari

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


SOGGETTI PUBBLICI > Trattamenti particolari > Trattamenti per ragioni di giustizia > Uffici giudiziari

La legislazione sulla protezione dei dati personali non ha innovato la disciplina sulla conoscibilità degli esiti dei procedimenti, sul calendario dei processi e sulla pubblicità delle udienze, trattandosi di materia specificamente regolata dalle norme processuali preesistenti.

  • Garante 6 aprile 1998, in Bollettino n. 4, pag. 84 [doc. web n. 39380]


La legge n. 675/1996 non disciplina direttamente la formazione e la comunicazione degli atti del processo civile che, allo stato, ai sensi dell´art. 4 della legge, restano sottoposti alla speciale disciplina del codice di procedura civile, che consente, alla persona che riceve l´atto, di verificarne la conformità all´originale su cui l´ufficiale giudiziario annota l´eventuale notificazione. Poiché la notificazione, in determinati casi espressamente indicati dal codice di procedura civile, può essere effettuata anche a persona estranea alla cura degli interessi del destinatario, cui spetta comunque la facoltà di verificare la conformità dell´atto all´originale, sorge l´esigenza di tutelare adeguatamente la riservatezza della persona cui si riferisce l´atto notificato, sicché si suggerisce, in occasione di una auspicabile modifica della normativa, l´opportunità di prevedere, per l´espletamento dell´incombenza, l´impiego di una busta o di un plico chiuso in tutti i casi in cui la notifica non sia effettuata nelle mani del destinatario o, eventualmente, di una persona da lui indicata (es. un collaboratore di uno studio professionale).

  • Garante 10 giugno 1998, in Bollettino n. 5, pag. 14 [doc. web n. 41926]


Il rilascio di copie di atti giudiziari ai sensi dell´art. 116 del codice di procedura penale, come pure delle corrispondenti norme del codice di procedura civile, integra certamente un´attività "per ragioni di giustizia" che è soggetta alle sole disposizioni della legge n. 675/1996 indicate nel comma 2 dell´art. 4.

  • Garante 23 giugno 1998, in Bollettino n. 5, pag. 15 [doc. web n. 30891]


Tra i trattamenti di dati personali effettuati dagli uffici giudiziari si possono distinguere quelli per scopi "amministrativi" e quelli svolti, ai sensi dell´art 4, comma 1, lett. d) della legge n. 675/1996, "per ragioni di giustizia". Ai primi si applica compiutamente la disciplina prevista dalla legge n. 675/1996 per i trattamenti effettuati dai soggetti pubblici; i secondi, invece, sono assoggettati alle sole norme richiamate al comma 2 dell´art. 4 della legge. Anche i trattamenti attinenti all´attività amministrativa concernente il personale di magistratura (consistenti, ad esempio, nella raccolta e nella conservazione dei dati contenuti nei fascicoli personali dei magistrati) vanno quindi considerati, alla stregua di quelli che riguardano ogni altro dipendente pubblico, soggetti alla normale disciplina della legge n. 675/1996.

  • Garante 23 giugno 1998, in Bollettino n. 5, pag. 15 [doc. web n. 30891]


Nei confronti dei trattamenti dei dati effettuati per "ragioni di giustizia" nell´ambito degli uffici giudiziari trovano applicazione solamente le disposizioni enumerate nel comma 2 dell´art. 4 della legge n. 675/1996, fra le quali non figurano l´art. 13 e l´art. 29 della legge stessa; pertanto, il ricorso eventualmente proposto ai sensi dell´art. 29 è inammissibile (fattispecie relativa al trattamento dei dati effettuato da parte dell´autorità giudiziaria inquirente in sede di indagini preliminari).

  • Garante 18 novembre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 94 [doc. web n. 41203]


Le perizie svolte dai consulenti tecnici nominati dall´autorità giudiziaria rientrano fra i trattamenti di dati personali effettuati nell´ambito di uffici giudiziari "per ragioni di giustizia" che, ai sensi dell´art. 4 della legge n. 675/1996, sono sottratti all´applicazione delle disposizioni che l´art. 22 della legge detta in tema di trattamento di dati sensibili; per l´effettuazione di tali trattamenti non occorre quindi acquisire previamente il consenso dell´interessato.

  • Garante 31 dicembre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 125 [doc. web n. 39608]


Le richieste di dati personali per esigenze di polizia giudiziaria sono riconducibili ai trattamenti disciplinati dall´art. 4 della legge n. 675/1996 ("Particolari trattamenti in ambito pubblico"), sia quando sono formulate nell´ambito di attività delegate dall´autorità giudiziaria (art. 4, comma 1, lett. d)), sia quando derivano da un´attività investigativa o d´indagine di iniziativa degli organi di polizia (art. 4, comma 1, lett. e) e artt. 347 e ss. c.p.p.); ad esse, pertanto, deve darsi corso in base alle relative norme del codice di procedura penale.

  • Garante 6 ottobre 1999, in Bollettino n. 10, pag. 69 [doc. web n. 41762]


Il rilascio di copie di atti o la consultazione dei registri relativi ai procedimenti giudiziari rientrano fra le attività svolte dagli uffici giudiziari "per ragioni di giustizia", che sono soggette solo ad alcune disposizioni della legge n. 675/1996 (art. 4, comma 1, lett. d) e comma 2). Agli uffici giudiziari, nella comunicazione di dati personali ad altri soggetti pubblici, non si applicano, quindi, le particolari cautele previste dal comma 2 dell´art. 27 della legge, ferma restando l´applicabilità, anche ai trattamenti svolti da questi uffici, del principio di pertinenza dei dati previsto dall´art. 9, lett. b) e d), in base al quale è consentita la comunicazione dei soli dati non eccedenti la finalità istituzionale perseguita.

  • Garante 27 ottobre 1999, in Bollettino n. 10, pag. 78 [doc. web n. 40887]


L´applicabilità della legge n. 675/1996 non comporta necessariamente un regime di assoluta riservatezza dei dati, dovendosi verificare di volta in volta se sussistono altri interessi meritevoli di tutela disciplinati da norme di legge o di regolamento; in tal senso, fra le disposizioni non abrogate dalla legge n. 675/1996 devono considerarsi ricomprese anche le norme che riguardano la conoscibilità del calendario dei processi, della pubblicità delle udienze e degli esiti dei giudizi, nonché quelle concernenti l´accesso ai registri giudiziari e l´estrazione di copia di atti processuali, trattandosi di materia che resta prevalentemente regolata dalle norme processuali vigenti.

  • Garante 27 ottobre 1999, in Bollettino n. 10, pag. 78 [doc. web n. 40887]


Benché le norme processuali non siano state ancora rivisitate in dettaglio per essere integrate e modificate alla luce dei nuovi principi in materia di trattamento dei dati personali, la legge n. 675/1996 ha comunque reso immediatamente applicabili all´attività svolta "per ragioni di giustizia" presso gli uffici giudiziari alcuni obblighi sulle modalità e sulla sicurezza del trattamento, tra cui quelli di correttezza e di pertinenza sanciti dall´art. 9 e quelli sulle misure di sicurezza fissati dal d.P.R. n. 318/1999.

  • Garante 21 febbraio 2000, in Bollettino n. 11/12, pag. 9 [doc. web n. 40237]


La circostanza che non tutti i principi posti dalla legge n. 675/1996 siano stati ulteriormente sviluppati sul piano normativo in relazione alle attività di giustizia non deve far ritenere inoperanti detti principi, che dovrebbero essere attualmente tradotti in concrete misure attuative anche di carattere organizzativo, opportunamente modulate in rapporto alle diverse vicende processuali. In questa prospettiva, si pone una recente tendenza dell´ordinamento a tutelare in ogni sede, in modo particolarmente rigoroso, la dignità e la riservatezza di persone sieropositive o malate di A.I.D.S. o emotrasfusi, come dimostrato, oltre che dall´art. 286 bis del c.p.p. in tema di custodia cautelare in caso di infezione da H.I.V. o di A.I.D.S., anche da specifiche disposizioni di settore che, pur non individuando specifiche cautele processuali, impongono, a seconda dei casi, agli operatori sanitari o a "chiunque" venga a conoscenza di particolari infezioni nell´esercizio delle proprie funzioni, di adottare, nell´ambito delle proprie competenze, tutte le misure occorrenti per la tutela della riservatezza della persona assistita (art. 5 della legge n. 135/1990 e art. 3, comma 1 bis, della legge n. 210/1992).

  • Garante 21 febbraio 2000, in Bollettino n. 11/12, pag. 9 [doc. web n. 40237]


L´art. 270, comma 1, c.p.p., concernente l´inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche in determinati procedimenti penali, prevede una limitazione all´uso di tali elementi di prova solo in altri procedimenti penali. La stessa disposizione, invece, non preclude in linea generale l´utilizzazione dei medesimi risultati – se lecitamente acquisiti in base al codice – in procedimenti diversi da quello penale, come quello di tipo disciplinare. Tale comunicazione di dati personali da parte dell´autorità giudiziaria non viola l´art. 27, comma 2, della legge n. 675/1996, considerato che ai trattamenti svolti da parte degli uffici giudiziari si applicano solo alcune disposizioni in materia di protezione dei dati personali, specificamente enumerate nell´art. 4, comma 2, della medesima legge, tra cui non figura l´art. 27.

  • Garante 27 giugno 2001, in Bollettino n. 21, pag. 18 [doc. web n. 40213]


Al trattamento di dati personali operato, per ragioni di giustizia, da una Procura della Repubblica, non si applicano, ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. d), della legge n. 675/1996, gli artt. 13 e 29 della legge. Il ricorso presentato ai sensi dell´art. 29 è, quindi, inammissibile, salva la possibilità per l´interessato di inviare al Garante una segnalazione o un reclamo per chiedere la verifica della rispondenza del trattamento ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti (artt. 31, comma 1, lett. d) e p) e 32 della legge n. 675/1996, in relazione all´art. 4, comma 1 della legge).

  • Garante 25 ottobre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 19 [doc. web n. 40739]


In relazione ai trattamenti di dati effettuati per ragioni di giustizia non è possibile proporre ricorso al Garante, essendo consentito soltanto sollecitare l´Autorità, attraverso una richiesta o l´invio di una segnalazione o di un reclamo, a verificare la rispondenza dei medesimi ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti. L´assetto normativo, pertanto, non influisce sull´obbligo, incombente anche sui titolari dei trattamenti in questione, di utilizzare informazioni esatte.

  • Garante 27 marzo 2002, in Bollettino n. 26, pag. 3 [doc. web n. 1063421]

L´attività svolta da un professionista per collaborare con un consulente tecnico d´ufficio, ove autorizzata dal giudice, rientra nel novero dei trattamenti di dati posti in essere "per ragioni di giustizia, nell´ambito di uffici giudiziari", nei cui confronti, allo stato, trovano applicazione solo le disposizioni della legge n. 675/1996 espressamente elencate al comma 2 dell´art. 4 della medesima legge, tra le quali non figurano né l´art. 13 né l´art. 29. Pertanto, il ricorso eventualmente proposto al Garante è inammissibile (fattispecie relativa alla perizia redatta da un professionista nel corso di un processo avanti al Tribunale per i minorenni, avente ad oggetto l´indagine sull´eventuale adottabilità delle figlie minori dell´interessato).

  • Garante 27 marzo 2002, in Bollettino n. 26, pag. 3 [doc. web n. 1063421]


Nei confronti dei trattamenti operati per ragioni di giustizia nell´ambito degli uffici giudiziari non trova integrale applicazione la disciplina posta dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali; in particolare, non può essere esperito il rimedio del ricorso al Garante, che è quindi inammissibile. È invece possibile sollecitare, attraverso l´invio di una segnalazione o di un reclamo all´Autorità, la verifica della rispondenza di detti trattamenti ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti (fattispecie relativa alla richiesta dell´interessata di conoscere i dati che la riguardano detenuti presso l´Archivio generale di un tribunale, in relazione al procedimento di tutela minorile cui era stata sottoposta in anni precedenti).

  • Garante 24 luglio 2003 [doc. web n. 1081354]


I diritti previsti dall´art. 13 della legge n. 675/1996 (accesso ai dati, opposizione al trattamento, etc.) non possono avere ad oggetto dati, anche sensibili, trattati per ragioni di giustizia nell´ambito degli uffici giudiziari. Ne consegue l´inammissibilità del ricorso proposto al Garante per ottenere l´eliminazione dell´incarto processuale del verbale di sommarie informazioni, assunte dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini, contenente riferimenti a dati sulla salute dell´interessato, ovvero la rettificazione mediante eliminazione di tali dati dall´atto in questione.

  • Garante 5 novembre 2003 [doc. web n. 1053828]

 

 

 

Scheda

Doc-Web
1512465
Data
01/01/04

Tipologie

Massimario

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