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Profili generali

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI > Settori di attività > Attività giornalistica > Profili generali

I dati personali concernenti le classi stipendiali, le indennità e gli altri emolumenti corrisposti ad amministratori e lavoratori dipendenti ed autonomi da concessionari di pubblici servizi sono da ritenersi conoscibili da parte di chiunque vi abbia interesse attraverso la lettura degli atti parlamentari (es.: risposte fornite a interrogazioni e interpellanze parlamentari), l´esame dei contratti collettivi, l´accesso ai documenti amministrativi (legge n. 241/1990) e, in sede di esercizio del diritto di cronaca, da parte degli esercenti la professione giornalistica. Rimane ferma la necessità che tali dati siano esatti, completi ed acquisiti correttamente (art. 9 della legge n. 675/1996), e che siano invece mantenuti riservati quelli relativi a circostanze personali e familiari, o che abbiano natura sensibile (es.: ritenute previdenziali e assistenziali; cessioni di stipendio; deleghe sindacali).

  • Garante 16 settembre 1997, in Bollettino n. 2, pag. 16 [doc. web n. 39364]


Il quadro normativo delineato dalla legge n. 675/1996 in tema di diffusione di dati sensibili nell´esercizio dell´attività di giornalista ha lasciato inalterata l´esigenza del rispetto, soprattutto in ordine all´essenzialità dell´informazione rispetto a fatti di interesse pubblico, di alcuni limiti posti al diritto di cronaca a tutela della riservatezza, suscettibili d´integrazione da parte del codice deontologico di settore, previsto dall´art. 25 della legge.

  • Garante 30 marzo 1998, in Bollettino n. 4, pag. 28 [doc. web n. 42220]


Il bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e il diritto all´informazione operato dalla legge n. 675/1996 (v., in particolare, l´art. 25, come modificato dal d.lg. n. 171/1998) non giustifica alcuna deroga a quanto previsto dalle disposizioni dell´art. 9 della legge, secondo le quali il giornalista, al pari di ogni altro soggetto che utilizzi informazioni contenute anche su supporti audiovisivi, deve raccoglierle senza violenza o inganno e in un quadro di trasparenza.

  • Garante 22 luglio 1998, in Bollettino n. 5, pag. 29 [doc. web n. 39813]


Il principio di correttezza nell´acquisizione delle informazioni (art. 9 della legge n. 675/1996), che è proprio anche dell´esercizio dell´attività giornalistica, trova applicazione - anche per le fattispecie antecedenti all´entrata in vigore del codice di deontologia di settore, pubblicato sulla G.U. n. 179 del 3 agosto 1998 - nel caso di registrazioni audiovisive accidentali o che non facciano parte di una prova di trasmissione, e impongono alla rete televisiva che le abbia effettuate di astenersi dal diffonderle o, quanto meno, di darne tempestiva notizia all´interessato, ponendolo nella condizione di esprimere il proprio punto di vista e, se del caso, di opporsi all´ulteriore trattamento (principi affermati dal Garante in una segnalazione ad una rete televisiva a proposito della diffusione, da parte di una trasmissione a sfondo satirico, di considerazioni espresse da un esponente politico registrate, a sua insaputa, nei momenti immediatamente precedenti l´inizio di un´intervista rilasciata ad un telegiornale della stessa rete).

  • Garante 22 luglio 1998, in Bollettino n. 5, pag. 29 [doc. web n. 39813]


La richiesta di rettifica formulata nei confronti di un settimanale ai sensi dell´art. 42 della legge n. 46/1981 è cosa diversa dall´istanza di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996; ne consegue che il ricorso ex art. 29, ove non preceduto da una regolare istanza ex art. 13, va dichiarato inammissibile.

  • Garante 7 aprile 1999, in Bollettino n. 8, pag. 40 [doc. web n. 40397]


Il diritto all´identità personale, tutelato dall´art. 1 della legge n. 675/1996, può essere leso dall´avvenuta pubblicazione su un quotidiano di vari articoli di stampa che, attraverso un erroneo riferimento alla persona del ricorrente ed al suo stato coniugale, ovvero mediante un´inesatta utilizzazione del suo cognome, gli abbiano attribuito comportamenti posti in essere da altri, con conseguente distorsione della sua immagine. In tal caso, ai sensi dell´art. 29, comma 4 della legge, non solo dev´essere fatto ordine, sia all´editore che al direttore del quotidiano, di cessare il trattamento illegittimo, ma, ai fini di un´effettiva tutela dei diritti dell´interessato, dev´essere ordinata la rettifica dei dati personali trattati, con attestazione, in favore del predetto, della circostanza che tale rettifica è stata portata a conoscenza di coloro ai quali erano stati originariamente diffusi i detti dati, attraverso la pubblicazione, sul medesimo quotidiano, di un apposito comunicato in tal senso.

  • Garante 19 aprile 1999, in Bollettino n. 8, pag. 31 [doc. web n. 39033]


La mera citazione, in un articolo di giornale, delle generalità di alcuni vigili urbani rimasti vittime di comportamenti lesivi dell´integrità fisica o di atti di resistenza, ovvero coinvolti in procedimenti amministrativi o giudiziari nei quali si controverta di un´infrazione contestata o, eventualmente, imputati per reati riconducibili al servizio prestato, non contrasta con i principi affermati negli artt. 12, 20 e 25 della legge n. 675/1996 e nel codice di deontologia in tema di attività giornalistica.

  • Garante 16 febbraio 2000, in Bollettino n. 11/12, pag. 21 [doc. web n. 42280]


Dalla pronunzia del provvedimento di blocco deriva l´obbligo, per il titolare o per il responsabile, di sospendere ogni ulteriore operazione di trattamento diversa dalla mera conservazione delle informazioni già raccolte e, in particolare, di astenersi dal diffondere ulteriormente i dati anche in modo indiretto; pertanto, ove il blocco sia stato adottato a seguito dell´avvenuta divulgazione di alcune informazioni a mezzo di un articolo giornalistico pubblicato su di un quotidiano, l´obbligo di astensione dall´ulteriore diffusione dei dati può comportare anche il divieto, per il quotidiano e la società editrice, di pubblicare il testo del provvedimento cautelare adottato dal Garante.

  • Garante 16 febbraio 2000, in Bollettino n. 11/12, pag. 21 [doc. web n. 42280]


Il trattamento dei dati personali effettuato nell´esercizio dell´attività giornalistica deve svolgersi nel rispetto delle previsioni del Codice di deontologia pubblicato sulla G.U. del 29 luglio 1998, che, nel richiamare i fondamentali principi affermati in materia dalla legge n. 675/1996, detta specifiche regole in tema di essenzialità dell´informazione rispetto ai fatti d´interesse pubblico.

  • Garante 28 maggio 2001, in Bollettino n. 20, pag. 7 [doc. web n. 40923]


Il giornalista che raccoglie dati personali presso una struttura sanitaria deve fornire una adeguata informativa agli interessati, che tenga conto delle condizioni psicofisiche dei pazienti (nella specie, soggetti anoressici) e della loro concreta capacità di esprimere una manifestazione di volontà realmente consapevole degli effetti derivanti dalla diffusione dei dati e delle immagini che li riguardano.

  • Garante 20 giugno 2001, in Bollettino n. 21, pag. 4 [doc. web n. 39512]


L´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 può essere proposta, oltre che al direttore responsabile della testata giornalistica, nella qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, anche al titolare del trattamento per il tramite di una articolazione centrale o periferica della struttura che fa capo a quest´ultimo (nella specie, una redazione periferica del quotidiano). L´istanza, infatti, deve presumersi conosciuta dal titolare ove giunga in un luogo che rientra nella sua sfera di dominio e controllo.

  • Garante 25 ottobre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 19 [doc. web n. 40739]


È illecita, perché contraria al principio di essenzialità dell´informazione sancito dalla legge n. 675/1996 e dal codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica, e concreta una grave violazione della dignità della persona, la pubblicazione di informazioni idonee a permettere l´identificazione di una persona sospetta di avere contratto una grave malattia – la variante umana della malattia di Creutzfeldt-Jakob – (nella specie il Garante, facendo applicazione dei poteri attribuitigli dall´art. 31, comma 1, lett. l) della legge n. 675/1996, adottando per la prima volta una tale decisione nei confronti dei mezzi di informazione, ha emesso nei loro confronti un provvedimento di divieto del trattamento dei dati personali dell´interessata).

  • Garante 7 febbraio 2002, in Bollettino n. 25, pag. 8 [doc. web n. 1064770]


Anche quando una vicenda riveste un particolare interesse pubblico, rimane ferma la necessità che il trattamento dei dati personali venga effettuato da parte degli organi di stampa nel rispetto del limite dell´essenzialità dell´informazione e della dignità e del decoro dei soggetti coinvolti nella vicenda stessa (nella fattispecie, il Garante ha ritenuto non conformi a detti principi la pubblicazione da parte di un settimanale e di un quotidiano di informazioni relative alle persone protagoniste di una vicenda avente anche risvolti penali, priva della precisazione dello stato dell´inchiesta e della posizione processuale del soggetto indagato, e accompagnata da altri dati – immagini e nomi propri – potenzialmente idonei a permettere l´identificazione delle persone coinvolte).

  • Garante 19 febbraio 2002, in Bollettino n. 25, pag. 3 [doc. web n. 1064732]


Tra i principi che la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali individua a tutela della sfera privata rispetto ai trattamenti effettuati nell´esercizio del diritto di cronaca, rileva, in particolare, quello dell´essenzialità dell´informazione in riferimento alla rilevanza pubblica dei fatti riferiti, che impone al giornalista di effettuare un attento vaglio sulle notizie acquisite e sulle modalità della loro acquisizione, evitando di diffondere quelle che attengano a comportamenti o a persone non direttamente connessi alla vicenda riportata.

  • Garante 10 aprile 2002, in Bollettino n. 27, pag. 3 [doc. web n. 1065203]


L´interessato che intenda esercitare i diritti attribuitigli dalla normativa in materia di protezione dei dati personali può presentare l´istanza al titolare del trattamento anche presso le articolazioni periferiche della struttura che fa capo a quest´ultimo, in quanto le richieste devono presumersi conosciute ove giunte in un luogo che rientra nella sua sfera di dominio e controllo. In particolare, ove il destinatario dell´istanza sia un editore, l´interessato può formulare le sue richieste sia presso gli uffici centrali della struttura editoriale, sia presso le articolazioni periferiche (nella specie il Garante ha ritenuto corretto l´inoltro dell´istanza volta a conoscere l´origine di informazioni pubblicate su di un quotidiano presso una redazione locale della testata giornalistica).

  • Garante 25 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 33 [doc. web n. 1066179]


La raccolta, l´utilizzo e la diffusione a mezzo stampa di fotografie riferite all´interessato configurano un trattamento di dati personali, che possono essere costituiti anche da immagini, cui si applica la relativa normativa posta dalla legge e dal codice deontologico inerente al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (pubblicato sulla G.U. del 3 agosto 1998, n. 179).

  • Garante 19 dicembre 2002 [doc. web n. 1067167]


In relazione all´asserita illecita pubblicazione su di una rivista di una fotografia e di altri dati personali dell´interessato, non possono costituire oggetto di ricorso al Garante, in quanto non riconducibili ai diritti con esso azionabili, le richieste di ritiro della pubblicazione e di "rettifica delle notizie divulgate", richieste che sono quindi inammissibili. Resta peraltro impregiudicata la facoltà del ricorrente di farle valere nella competente sede giudiziaria, in applicazione di altre disposizioni vigenti.

  • Garante 8 ottobre 2003 [doc. web n. 1053862]


Il trattamento di dati personali, costituito nella specie dalla registrazione di suoni e immagini, effettuato senza il consenso dell´interessato può essere considerato lecito, in quanto operato "per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria", ove si fondi sull´ulteriore requisito che i dati siano trattati unicamente "per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento". Non ricorre tale ipotesi ove i dati personali raccolti, prima ancora della consegna delle registrazioni all´autorità giudiziaria, vengano diffusi nell´ambito di trasmissioni televisive in difformità del divieto di diffusione posto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

  • Garante 2 dicembre 2003 [doc. web n. 1179437]


Al fine del corretto esercizio del diritto di cronaca l´attività di raccolta di dati personali deve avvenire nell´osservanza del principio di correttezza esplicitato anche nel codice deontologico relativo al trattamento dei dati nell´esercizio dell´attività giornalistica, in base al quale il giornalista, nel raccogliere le informazioni a fine di cronaca, deve evitare artifici (art. 2 del codice) quali la registrazione di immagini e di suoni operata attraverso microfoni o telecamere nascosti.

  • Garante 2 dicembre 2003 [doc. web n. 1179437]


Le informazioni contenute in un articolo giornalistico, comprensive degli estremi identificativi dell´interessato e della sua attuale residenza e sede di lavoro, configurano un trattamento di dati personali.

  • Garante 12 marzo 2003 [doc. web n. 1068151]

Scheda

Doc-Web
1048026
Data
01/01/04

Tipologie

Massimario

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