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Non luogo a provvedere sul ricorso e compensazione delle spese

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


TUTELA AMMINISTRATIVO-GIURISDIZIONALE E SANZIONI > Ricorso al Garante > Spese del procedimento > Non luogo a provvedere sul ricorso e compensazione delle spese

Il Garante, anche qualora ritenga di definire un ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 con una pronunzia di mero rito (nel caso di specie una declaratoria di non luogo a provvedere), conserva comunque il potere discrezionale di compensare, in tutto o in parte, le spese del procedimento.

  • Garante 28 dicembre 2000, in Bollettino n. 16, pag. 10 [doc. web n. 40647]


Il Garante, adito con ricorso ex art. 29 delle legge n. 675/1996, può discrezionalmente compensare, anche integralmente, le spese fra le parti, ove ritenga di definire il procedimento con pronunzia di non luogo a provvedere.

  • Garante 27 febbraio 2002, in Bollettino n. 25, pag. 12 [doc. web n. 1063603]


Il Garante, anche qualora ritenga di definire un ricorso con una pronunzia di mero rito (nel caso di specie una declaratoria di non luogo a provvedere), conserva comunque il potere discrezionale di compensare, in tutto o in parte, le spese del procedimento.

  • Garante 20 marzo 2002, in Bollettino n. 26, pag. 21 [doc. web n. 1063507]
  • Garante 20 marzo 2002, in Bollettino n. 26, pag. 25 [doc. web n. 1063521]
  • Garante 22 maggio 2002, in Bollettino n. 28, pag. 47 [doc. web n. 1064719]
  • Garante 25 giugno 2002, in Bollettino n. 29, pag. 51 [doc. web n. 1065646]
  • Garante 4 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 82 [doc. web n. 1065864]
  • Garante 30 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 66 [doc. web n. 1066569]
  • Garante 8 novembre 2002 [doc. web n. 1067641]
  • Garante 25 novembre 2002 [doc. web n. 1067188]


Ove il titolare renda tempestivamente solo una risposta parziale all’istanza dell’interessato e provveda a fornire un completo riscontro a tutte le richieste di costui soltanto dopo la presentazione del ricorso, il Garante può comunque ravvisare giusti motivi per compensare parzialmente le spese del procedimento definito con pronuncia di non luogo a procedere.

  • Garante 11 aprile 2002, in Bollettino n. 27, pag. 37 [doc. web n. 1065184]


Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese del procedimento instaurato davanti al Garante e definito con una pronuncia di non luogo a provvedere, quando la vicenda esaminata presenti caratteristiche particolari (nella specie la resistente, nel rispondere all’invito ad aderire del Garante, ha negato di essere titolare del trattamento e di aver mai trattato dati dell’interessato essendo la sua attività limitata all’indicazione, al datore di lavoro, di nominativi di medici da utilizzare per lo svolgimento delle visite di controllo periodiche sui lavoratori addetti all’uso di video terminali).

  • Garante 4 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 91 [doc. web n. 1065880]


Il Garante, anche qualora definisca un ricorso con una pronuncia di mero rito (nella specie una declaratoria di non luogo a provvedere conseguente al riscontro da parte del titolare successivamente all’invito ad aderire formulato dall’Autorità), conserva il potere discrezionale di compensare anche solo in parte le spese del procedimento.

  • Garante 25 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 14 [doc. web n. 30004]


Il Garante, pur dichiarando non luogo a provvedere sul ricorso, può discrezionalmente compensare in tutto o in parte le spese del procedimento ove ricorrano giusti motivi legati alla specificità della vicenda esaminata.

  • Garante 16 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 62 [doc. web n. 1066561]


Nel caso di definizione del ricorso con pronuncia di non luogo a provvedere il Garante può compensare anche solo in parte le spese del procedimento.

  • Garante 16 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 82 [doc. web n. 1066601]


Nel caso di definizione del ricorso con pronuncia di non luogo a provvedere il Garante può compensare anche solo in parte le spese del procedimento tenendo conto delle modalità con le quali il titolare ha dato riscontro alle richieste (nel caso di specie il titolare ha completato il riscontro successivamente alla proposizione del ricorso).

  • Garante 30 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 80 [doc. web n. 1066597]


Anche nel caso in cui il ricorso venga definito con una pronuncia di mero rito, nella specie una declaratoria di non luogo a provvedere, resta fermo il potere discrezionale del Garante di compensare anche solo in parte le spese del procedimento (nel caso di specie le spese sono state compensate solo parzialmente tenuto conto della tardività del riscontro offerto).

  • Garante 19 dicembre 2002 [doc. web n. 1067231]


Qualora il riscontro alle richieste dell´interessato sia successivo all´invito ad aderire formulato dal Garante, il titolare del trattamento è tenuto a rimborsare almeno in parte al ricorrente che ne abbia fatto richiesta i diritti e le spese del procedimento, conclusosi con una declaratoria di non luogo a provvedere (fattispecie relativa all´invio di comunicazioni promozionali non richieste ad un indirizzo e-mail contenuto nel sito www.infoimprese.it, inserito nel quadro delle "informazioni ufficiali" relativo alle imprese italiane attive iscritte al Registro delle imprese).

  • Garante 9 gennaio 2003 [doc. web n. 1067780]


Il Garante, anche qualora ritenga di definire un ricorso con una pronunzia di mero rito (nel caso di specie, una declaratoria di non luogo a provvedere), conserva comunque il potere discrezionale di compensare, in tutto o in parte, le spese del procedimento.

  • Garante 19 marzo 2003 [doc. web n. 1068204]
  • Garante 19 marzo 2003 [doc. web n. 1068200]
  • Garante 29 maggio 2003 [doc. web n. 1132576]
  • Garante 18 giugno 2003 [doc. web n. 1132206]
  • Garante 7 maggio 2003 [doc. web n. 1069125]
  • Garante 7 maggio 2003 [doc. web n. 1069105]
  • Garante 25 settembre 2003 [doc. web n. 1082079]
  • Garante 10 dicembre 2003 [doc. web n. 1085210]
  • Garante 18 dicembre 2003 [doc. web n. 1084942]


La risposta alle richieste dell´interessato successiva alla proposizione del ricorso giustifica la condanna del resistente al pagamento delle spese del procedimento.

  • Garante 24 gennaio 2003 [doc. web n. 1067875]


Il Garante, anche qualora ritenga di definire un ricorso con una pronunzia di mero rito (nel caso di specie una declaratoria di non luogo a provvedere), conserva comunque il potere discrezionale di compensare, in tutto o in parte, le spese del procedimento.

  • Garante 12 marzo 2003 [doc. web n. 1068128]


La dichiarazione di non luogo a provvedere, per avere il titolare del trattamento soddisfatto le richieste formulate successivamente alla proposizione del ricorso, non preclude al Garante di compensare in parte le spese del procedimento.

  • Garante 9 aprile 2003 [doc. web n. 1075300]


La decisione di non luogo a provvedere sul ricorso per avere il resistente, seppure in ritardo, risposto all´invito ad aderire formulatogli dal Garante non preclude l´esercizio del potere discrezionale di compensare, anche solo in parte, le spese del procedimento.

  • Garante 23 aprile 2003 [doc. web n. 1079137]


Nell´ipotesi in cui il riscontro alle richieste dell´interessato sia successivo all´invito ad aderire formulato dal Garante, il titolare del trattamento è tenuto a rimborsare al ricorrente le spese del procedimento definito con declaratoria di non luogo a provvedere; in ogni caso il Garante, ove ravvisi giusti motivi, conserva il potere discrezionale di compensare, in tutto o in parte, le spese del procedimento.

  • Garante 22 settembre 2003 [doc. web n. 1081811]


Ove il titolare del trattamento fornisca risposta esauriente solo ad alcune delle richieste avanzate dall´interessato con il ricorso al Garante, lasciandone altre insoddisfatte, il procedimento avanti all´Autorità si conclude con una pronuncia di non luogo a provvedere sulle prime e di accoglimento delle seconde.

  • Garante 1 ottobre 2003 [doc. web n. 1082300]


Nel caso in cui il ricorso al Garante sia definito con una declaratoria di non luogo a provvedere, per avere la resistente fornito un compiuto riscontro alle richieste dell´interessato solo nel corso del procedimento, costituisce giusto motivo per una integrale compensazione delle spese la circostanza che l´istanza, preventivamente avanzata dal ricorrente, contenesse alcune imprecisioni che avevano fuorviato la resistente.

  • Garante 26 novembre 2003 [doc. web n. 1083151]


Nell´ipotesi in cui il riscontro alle richieste dell´interessato sia successivo all´invito ad aderire del Garante, il titolare del trattamento è tenuto a rimborsare al ricorrente le spese del procedimento definito con declaratoria di non luogo a provvedere. Anche in tal caso, però, il Garante conserva il potere discrezionale di compensare, in tutto o in parte, le spese del procedimento.

  • Garante 5 dicembre 2003 [doc. web n. 1085513]


Il riscontro tardivo alle richieste dell´interessato, in quanto fornito solo dopo l´invito ad aderire formulato dal Garante, ma esauriente, determina la parziale compensazione delle spese del procedimento definito con declaratoria di non luogo a provvedere.

  • Garante 22 dicembre 2003 [doc. web n. 1084548]


Nell´ipotesi in cui il riscontro alle richieste dell´interessato sia successivo all´invito ad aderire del Garante, il titolare del trattamento è tenuto a rimborsare al ricorrente le spese del procedimento definito con declaratoria di non luogo a provvedere. Anche in tal caso, però, il Garante conserva il potere discrezionale di compensare, in tutto o in parte, le spese del procedimento.

  • Garante 22 dicembre 2003 [doc. web n. 1085411]
  • Garante 22 dicembre 2003 [doc. web n. 1085492]

Scheda

Doc-Web
1507244
Data
01/01/04

Tipologie

Massimario

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