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Segnalazioni e reclami

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


TUTELA AMMINISTRATIVO-GIURISDIZIONALE E SANZIONI> Segnalazioni e reclami

Al di fuori dell´ipotesi del ricorso disciplinato dall´art. 29, la legge n. 675/1996 ha previsto la possibilità di accertare le eventuali violazioni delle prescrizioni in tema di protezione dei dati personali anche attraverso autonome determinazioni assunte d´ufficio dal Garante, oltre che per impulso degli interessati mediante gli strumenti della "segnalazione" e del "reclamo" ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. d) della legge (nella specie il Garante, pur dichiarando inammissibile il ricorso presentato ai sensi dell´art. 29, ha instaurato un autonomo procedimento con riferimento alla distribuzione, da parte di un Comune, agli utenti degli asili nido, di un questionario finalizzato all´acquisizione di dati personali di varia natura).

  • Garante 7 giugno 1999, in Bollettino n. 9, pag. 39 [doc. web n. 42308]


La mancanza di speciali regole per la trattazione in contraddittorio delle segnalazioni e dei reclami (regole che sono previste invece per i ricorsi dall´art. 29 della legge n. 675/1996 e dal d.P.R. n. 501/1998) non pregiudica le parti, le quali, per qualsiasi ipotesi di possibile violazione della normativa a tutela dei dati personali, hanno la possibilità di introdurre, senza particolari formalità, i necessari elementi di valutazione attraverso memorie, documenti, eventuali audizioni, ecc..

  • Garante 7 ottobre 1999, in Bollettino n. 10, pag. 63 [doc. web n. 31027]


Al di là della specifica ipotesi del ricorso ex art. 29, è possibile rivolgersi al Garante, in ordine a presunte violazioni della legge n. 675/1996, anche attraverso gli strumenti della segnalazione e del reclamo previsti dall´art. 31, comma 1, lett. d) della legge.

  • Garante 26 ottobre 1999, in Bollettino n. 10, pag. 30 [doc. web n. 40193]


La domanda dell´interessato volta a sollecitare l´esercizio dei poteri di accertamento e controllo del Garante (nella specie, in relazione alla presunta illiceità del trattamento dei dati ed alla violazione dell´obbligo di notificazione), ove formulata nell´ambito del procedimento di cui all´art. 29 della legge n. 675/1996, è inammissibile, trattandosi di richiesta valutabile dall´Autorità soltanto in un distinto procedimento instaurato ai sensi degli artt. 31 (segnalazione o reclamo) e 32 della legge, che richiede una puntuale e documentata rappresentazione di specifici comportamenti o fatti.

  • Garante 28 dicembre 2000, in Bollettino n. 16, pag. 15 [doc. web n. 40045]


Le richieste dirette a sollecitare l´esercizio dei poteri di accertamento e di controllo del Garante, in relazione alla presunta illiceità del comportamento tenuto dal titolare o dal responsabile del trattamento rispetto ai principi posti a tutela del diritto alla riservatezza, possono essere esaminati nel procedimento previsto dagli artt. 31 e 32 della legge n. 675/1996 solo sulla base di una puntuale e documentata rappresentazione di specifici fatti e comportamenti.

  • Garante 6 febbraio 2001, in Bollettino n. 17, pag. 28 [doc. web n. 40879]


Allo stato della normativa, ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a), della legge n. 675/1996, ai trattamenti di dati effettuati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza si applicano soltanto alcune disposizioni della legge sulla privacy, fra le quali non sono ricompresi l´art. 13 e l´art. 29; ne consegue che l´interessato, con riferimento a detti trattamenti, ha soltanto la facoltà alternativa di sollecitare - a mezzo di segnalazione o reclamo - una verifica del Garante sulla rispondenza degli stessi ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti, ovvero di rivolgersi al Tribunale ai sensi dell´art. 10, comma 5, della legge n. 121/1981 per ottenere l´eventuale rettifica, integrazione e cancellazione dei dati o la loro trasformazione in forma anonima. Pertanto, l´eventuale ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 è inammissibile.

  • Garante 14 marzo 2001, in Bollettino n. 18, pag. 35 [doc. web n. 30955]


È inammissibile il ricorso diretto ad ottenere l´accesso a dati personali trattati dalla Questura, qualora il tenore della precedente istanza di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996, per l´ampiezza della sua formulazione, sia tale da riguardare anche dati destinati a confluire nel Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza (per i quali il diritto di accesso è specificamente disciplinato dall´art. 10 della legge n. 121/1981), ovvero dati trattati per finalità di prevenzione, accertamento e repressione di reati ; questi ultimi, in particolare, ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. e) della legge n. 675/1996, non possono formare oggetto dell´istanza di cui all´art. 13 della legge e del successivo ricorso di cui all´art. 29, bensì di semplice segnalazione o reclamo ai fini dell´esercizio, da parte del Garante, dei poteri previsti dagli artt. 31, comma 1, lett. d) e 32 della legge.

  • Garante 3 ottobre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 82 [doc. web n. 39444]


Al trattamento di dati personali operato, per ragioni di giustizia, da una Procura della Repubblica, non si applicano, ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. d), della legge n. 675/1996, gli artt. 13 e 29 della legge. Il ricorso presentato ai sensi dell´art. 29 è, quindi, inammissibile, salva la possibilità per l´interessato di inviare al Garante una segnalazione o un reclamo per chiedere la verifica della rispondenza del trattamento ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti (artt. 31, comma 1, lett. d) e p) e 32 della legge n. 675/1996, in relazione all´art. 4, comma 1 della legge).

  • Garante 25 ottobre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 19 [doc. web n. 40739]


Nella nozione di trattamento di dati personali dell´interessato svolto per ragioni di giustizia (art. 4, comma 1, lett. d),della legge n. 675/1996) rientra anche quello effettuato dagli uffici giudiziari e dal Consiglio superiore della magistratura attinente alla responsabilità disciplinare di un magistrato in relazione ad una vicenda giudiziaria che coinvolga l´interessato stesso. Pertanto, nei confronti di tale trattamento non possono essere esercitati i diritti previsti dal-l´art. 13 della legge n. 675/1996, né può essere proposto il ricorso di cui all´art. 29, ferma restando la possibilità per l´interessato di inviare al Garante una segnalazione o un reclamo per chiedere la verifica della rispondenza del trattamento ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti (artt. 31, comma 1, lett. d) e p) e 32 della legge n. 675/1996, in relazione all´art. 4, comma 2 della legge).

  • Garante 25 ottobre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 31 [doc. web n. 39845]


Il Garante, in via cautelare, può disporre l´immediato blocco del trattamento ove, anche a seguito di apposita segnalazione, accerti in via preliminare l´avvenuta divulgazione, su uno specifico sito Internet liberamente consultabile, dei nominativi di alcuni portatori di handicap, con l´annessa dettagliata specificazione della patologia sofferta da ciascuno di essi.

  • Garante 10 aprile 2002, in Bollettino n. 27, pag. 33 [doc. web n. 1065249]


Con il ricorso, a differenza di quanto può avvenire attraverso le segnalazioni e i reclami, non può essere portata all´attenzione del Garante qualsiasi violazione della legge sulla protezione dei dati personali, trattandosi di strumento azionabile solo in relazione ad una previa istanza avanzata al titolare del trattamento e con esclusivo riferimento agli specifici diritti tutelati dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996. Ne consegue che, nell´ipotesi in cui l´istanza preventiva sia stata volta a conoscere i dati personali di un terzo, il ricorso va dichiarato inammissibile.

  • Garante 28 marzo 2003 [doc. web n. 1068308]


L´invio da parte di una società di assicurazioni dei dati contenuti in una perizia medico legale, redatta dal proprio sanitario di fiducia, direttamente all´interessato che li abbia richiesti, senza il tramite del medico, comporta violazione degli obblighi imposti dalla normativa posta a protezione di dati personali (segnatamente dall´art. 23, comma 2, della legge n. 675/1996), ed espone la compagnia all´eventuale contestazione da parte del Garante della relativa sanzione amministrativa (fattispecie antecedente all´entrata in vigore del d.lg. n. 196/2003).

  • Garante 29 ottobre 2003 [doc. web n. 1082763]
  • Garante 29 ottobre 2003 [doc. web n. 1082508]


Nei confronti dei trattamenti operati per ragioni di giustizia nell´ambito degli uffici giudiziari non trova integrale applicazione la disciplina posta dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali; in particolare, non può essere esperito il rimedio del ricorso al Garante, che è quindi inammissibile. È invece possibile sollecitare, attraverso l´invio di una segnalazione o di un reclamo all´Autorità, la verifica della rispondenza di detti trattamenti ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti (fattispecie relativa alla richiesta dell´interessata di conoscere i dati che la riguardano detenuti presso l´Archivio generale di un tribunale, in relazione al procedimento di tutela minorile cui era stata sottoposta in anni precedenti).

  • Garante 24 luglio 2003 [doc. web n. 1081354]

Scheda

Doc-Web
1050491
Data
01/01/04

Tipologie

Massimario

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